la seguente legge: Art. 1. 1. Per l'applicazione della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 55, e' autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 1988, la spesa annua di L. 2.000.000.000. 2. L'onere gravera' sul cap. 45455 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1988 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi successivi.