la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Per  l'applicazione  della legge regionale 21 ottobre 1986, n.
55, e' autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario  1988,  la
spesa annua di L. 2.000.000.000.
   2.  L'onere  gravera'  sul  cap.  45455 del bilancio di previsione
della Regione  per  l'anno  finanziario  1988  e  sui  corrispondenti
capitoli di bilancio per gli esercizi successivi.